Statuto

Allegato “B” al repertorio n. 11.068/5.809 

STATUTO 

Art. 1 - Denominazione 

È costituita un’associazione denominata “Movimento per i bambini Organizzazione Di Volontariato”  siglabile “Movimento per i bambini ODV” (più oltre l’Associazione). 

Art. 2 - Sede 

L'Associazione ha sede in Torino. 

Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e  deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici  Registri presso i quali l’Associazione è iscritta. 

Art. 3 - Durata 

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato. 

Art. 4 - Scopo 

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e  intende suggerire e condizionare scelte sociali e politiche positive per i bambini da quando nascono  a quando diventano adulti, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri  associati. 

La stessa è un movimento apartitico che persegue finalità di pubblica utilità, si rivolge alla Nazione ed in particolare alla Regione e alla Città, e promuove l’uguaglianza e la pari dignità per tutti gli  infanti e il loro ruolo di componenti della società con diritti pari o superiori agli adulti; inoltre esalta  la differenza dagli adulti e spinge per facilitare il futuro dei giovani favorendo adeguate scelte sociali  e politiche. 

Art. 5 – Attività 

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 4 dello Statuto e nell'intento di agire a favore degli  infanti e dei genitori, l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale: 

1) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14  febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive  modificazioni; 

2) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al  successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 3) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al  settanta per cento da enti del Terzo settore;

4) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19  agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di  persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. In particolare l’Associazione si propone, mediante l’ausilio dei propri volontari di: - promuovere, misure politiche, fiscali e sociali atte ad aumentare la natalità e supportare  economicamente le famiglie per sostenere le spese per l'infanzia; 

- organizzare attività ed interventi di sostegno a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle  responsabilità famigliari; creando e gestendo servizi educativi e sociali, anche complementari, rivolti  alla prima infanzia; 

- sostenere i genitori con iniziative atte a migliorare la loro situazione economica, mediante la  creazione di centri specializzati per il supporto economico e psicologico ai genitori; -pubblicare studi e ricerche, organizzare convegni e seminari di studio, assegnare borse di studio; - proporre ed attuare servizi di sostegno degli infanti con problemi fisici e psichici anche  promuovendo l’uso di cure sanitarie specifiche; 

- organizzare e coordinare attività finalizzate a promuovere il coinvolgimento dei giovani nelle scelte  lavorative permettendo loro di effettuare stage lavorativi e premiando gli imprenditori che li formano; - promuovere, organizzare e coordinare iniziative come mezzo di aggregazione fra i normodotati ed  gli infanti disabili; 

- promuovere e coordinare iniziative atte a stimolare le capacità decisionali dei minori e condividere  le scelte con i medesimi; 

- collaborare e fare progetti comuni con altri enti del terzo settore che si occupano del benessere dei  bambini; 

- stipulare convenzioni con persone fisiche, associazioni, fondazioni ed enti pubblici e privati,  nazionali e internazionali, sempre finalizzate al raggiungimento dello scopo dell’Associazione e nei  limiti di legge. 

L’Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di  interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs 117/2017,  previa delibera dell’Assemblea, tra cui quello di supportare gli associati in attività politiche coerenti  con lo scopo dell’Associazione. 

Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere  secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs  117/2017. 

Art. 6 – Lavoratori dipendenti

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti in misura non superiore al cinquanta per cento del  numero dei volontari e la loro retribuzione non può essere inferiore a quella prevista dai contratti  collettivi di cui all’art. 51 del decreto legislativo del 15 giugno 2015 n. 81, così come previsto dall’art.  16 D.lgs 117/2017. 

Art. 7 – Raccolta fondi 

L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa,  anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di  modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di  regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore. 

Art. 8 - Patrimonio 

Salvo quanto previsto al comma che segue, l’Associazione può trarre le risorse economiche  necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed  

attività di raccolta fondi nonchè dalle attività di cui all'articolo 6 D.lgs 117/2017. Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e  strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 D.lgs 117/2017. 

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali rendite, proventi, entrate comunque  denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento  di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  

È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali  statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di  utilità sociale. 

Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e  riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri  componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento  individuale del rapporto associativo. 

In caso di scioglimento cessazione o estinzione dell’Associazione il patrimonio residuo sarà destinato  ad un altro Ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere  positivo dell’Organismo competente ai sensi del d. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione  imposta dalla legge.

In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di  liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D.lgs n. 117/2017

Art. 9 - Associati - Quote associative - Ammissione -– Cessazione 

Il numero degli associati è illimitato. 

Devono fare parte dell'Associazione un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre  organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, di una o più  attività di cui all’art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di  volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 

Se il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito al comma precedente, esso deve essere  integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione è cancellata dal Registro unico nazionale  del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo. Sono Associati Fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo; gli stessi sono tenuti al  versamento della quota associativa annuale e di una quota iniziale. 

Sono Associati Sostenitori coloro che sono ammessi a far parte dell’Associazione dal Consiglio  Direttivo, versando un importo superiore alla quota associativa annuale oppure dando un contributo  significativo all’Associazione. 

Sono Associati Ordinari coloro che, ammessi a far parte dell’Associazione dal Consiglio Direttivo,  versano la quota associativa annuale. 

Gli associati prestano la propria attività come volontari nell’Associazione, anche ricoprendone le  cariche, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed  esclusivamente per fini di solidarietà.  

L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti  beneficiari. 

Agli associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute  per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 

Le spese sostenute dall’associato possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione  resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché  non superino l'importo di euro 10 giornalieri e 150 euro mensili e stabilito dall'organo sociale  competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è  ammessa questa modalità di rimborso. 

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o  autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o  associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo e si considera accolta  qualora lo stesso esprima parere positivo. 

Con l'ammissione ciascun associato accetta di osservare il presente statuto e l’eventuale regolamento  interno nonché le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. 

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o morte.  

La perdita della qualità di associato è causa di decadenza da cariche all'interno dell'Associazione. Il recesso deve essere presentato al Consiglio Direttivo in forma scritta ed ha effetto dal 1° gennaio  dell’anno successivo. 

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, e non può  che avvenire per gravi motivi; la stessa ha effetto dal momento della relativa comunicazione  all’escluso, fermo restando per il medesimo l’obbligo dei versamenti eventualmente ancora dovuti. L'estinzione del rapporto associativo non dà diritto all’associato ad alcun rimborso. Art. 10 – Assicurazione obbligatoria 

L’Associazione assicura i propri associati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento  dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 

Art. 11 - Organi associativi 

Sono organi dell'Associazione: 

- l'Assemblea 

-il Consiglio Direttivo 

- l’Organo di Controllo 

- il Presidente ed il Vice Presidente  

- il Comitato Tecnico Organizzativo 

- il Segretario 

- il Tesoriere 

- il Revisore dei conti. 

Art. 12 – Assemblea degli Associati 

L’Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è  composta da tutti gli associati. 

Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel  libro soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente ovvero dalla persona  nominata dai presenti.

Delle deliberazioni dell’Assemblea si fa constare per mezzo di verbali redatti e sottoscritti dal  Presidente della riunione nonché dal Segretario o, in assenza di quest'ultimo, dalla persona nominata dai presenti. 

Le deliberazioni delle Assemblee ed i rendiconti economici e finanziari annuali sono conservati a  cura del Consiglio Direttivo e messi a disposizione degli associati. 

Ciascun associato dispone di un voto singolo e può conferire delega scritta ad un altro associato.  Ciascun associato non può ricevere più di tre deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati sia  superiore a cinquecento ogni associato non può ricevere più di cinque deleghe. Ciascun associato  maggiorenne ha inoltre diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione. 

Art. 13 - Convocazione dell’Assemblea 

L’Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto comunicato agli associati, anche a mezzo  fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione. L'avviso di  convocazione deve indicare, oltre agli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza  sia in prima sia in seconda convocazione. L’Assemblea in seconda convocazione si può tenere anche  lo stesso giorno della prima, dopo almeno un’ora da quella fissata per quest’ultima. 

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede associativa, purché nel Comune dove ha  sede l’Associazione. L’Assemblea si riunisce, altresì, su richiesta motivata e firmata da almeno un  decimo (1/10) degli associati aventi diritto di voto oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti  del Consiglio Direttivo. È possibile partecipare all’ Assemblea anche o esclusivamente mediante  mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via telematica, purché  sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. 

Art. 14 L’Assemblea ordinaria 

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di  almeno la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la deliberazione è valida  qualunque sia il numero degli intervenuti. 

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla  chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. Essa inoltre: 

- provvede alla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente  il numero; 

- provvede alla nomina e revoca del Revisore dei conti; 

- stabilisce il numero e la durata in carica e nomina la metà dei componenti del Comitato Tecnico  Organizzativo; 

- delibera sulle proposte di esclusione degli associati;

- approva e, se del caso, modifica un eventuale regolamento interno; 

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità  nei loro confronti; 

- delibera su quant'altro ad essa demandato dalla legge o dal Consiglio Direttivo. Art. 15 – L’Assemblea straordinaria 

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono prese con la presenza di almeno tre quarti degli  associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea straordinaria delibera: 

- sulle modifiche del presente statuto; 

- sulla trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione; 

- sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio. 

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto  favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. 

Art. 16– Organo di Amministrazione 

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un minimo di tre ad un massimo  di sette associati. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero  indicate dagli enti giuridici associati. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e  decadenza previste dall’art. 2382 c.c. 

Gli amministratori durano in carica fino a revoca o dimissioni. 

Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede associativa od altrove, purché in Italia, su  convocazione del Presidente o del Vice Presidente, di loro iniziativa o su richiesta di due o più dei  suoi componenti, da farsi, salvo i casi di urgenza, con avviso scritto inviato, anche a mezzo fax o  posta elettronica, almeno due giorni prima della riunione.  

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in  mancanza anche di questo, dall’ amministratore designato dai presenti. 

Le riunioni possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Art. 18 - Validità - Deliberazioni 

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei  suoi componenti in carica. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il  voto di chi presiede la riunione. 

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali redatti e sottoscritti dal Presidente della  riunione nonché dal Segretario o, in assenza di quest'ultimo, dalla persona scelta dai presenti.

Art. 19 - Poteri del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione  ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione,  ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, nessuno escluso od eccettuato, tranne  quanto riservato dalla legge o dal presente statuto all’Assemblea. 

Il Consiglio Direttivo inoltre: 

- redige il rendiconto economico e finanziario annuale; 

- nomina la metà dei membri del Comitato Tecnico Organizzativo; 

- stabilisce l’entità della quota associativa annuale nonché le relative modalità di pagamento; - provvede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario,  stabilendone la eventuale durata; 

- può delegare proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, ad uno o più dei suoi  componenti nonché al Segretario ed al Tesoriere; 

- delibera sulle domande di ammissione di associati; 

- propone l’esclusione di associati. 

Art. 20 - Comitato Tecnico Organizzativo 

Il Comitato Tecnico Organizzativo valuta i progetti proposti, li seleziona e li propone al Consiglio  Direttivo.  

Lo stesso ha una funzione propositiva e consultiva e nomina nel suo interno un Presidente. Art. 21 - Rappresentanza 

La firma e la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente nonché, in caso di  sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. 

La firma del Vice Presidente fa fede, nei confronti dei terzi, dell’assenza o dell’impedimento del  Presidente. 

Art. 22 - Segretario – Tesoriere  

Il Segretario cura la gestione amministrativa dell'Associazione ed il Tesoriere ne cura quella  economica; entrambi operano sulla base di poteri conferiti loro dal Consiglio Direttivo e, se del caso,  integrati dal Presidente. 

Tali cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona, non necessariamente associato. Art. 23 - Organo di Controllo 

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina l’Organo di  Controllo anche monocratico. 

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di  corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo  e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in  cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo  componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. 

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,  solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8  del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in  conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti  del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo. 

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche  individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori  notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi. 

Art. 24 - Revisore dei conti 

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina il Revisore dei  conti.  

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell’Associazione,  può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la  regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle  risultanze delle scritture contabili. 

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 5 anni e può essere rinominato  fino a 4 volte consecutive. 

Art. 25 - Esercizio finanziario 

L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno. 

Art. 26 – Norme finali 

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge di tempo in  tempo vigenti. 

Firmato: 

Pietro ABBRUZZESE 

Remo Maria MORONE