Statuto
Allegato “B” al repertorio n. 11.068/5.809
STATUTO
Art. 1 - Denominazione
È costituita un’associazione denominata “Movimento per i bambini Organizzazione Di Volontariato” siglabile “Movimento per i bambini ODV” (più oltre l’Associazione).
Art. 2 - Sede
L'Associazione ha sede in Torino.
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’Associazione è iscritta.
Art. 3 - Durata
La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
Art. 4 - Scopo
L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e intende suggerire e condizionare scelte sociali e politiche positive per i bambini da quando nascono a quando diventano adulti, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
La stessa è un movimento apartitico che persegue finalità di pubblica utilità, si rivolge alla Nazione ed in particolare alla Regione e alla Città, e promuove l’uguaglianza e la pari dignità per tutti gli infanti e il loro ruolo di componenti della società con diritti pari o superiori agli adulti; inoltre esalta la differenza dagli adulti e spinge per facilitare il futuro dei giovani favorendo adeguate scelte sociali e politiche.
Art. 5 – Attività
Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 4 dello Statuto e nell'intento di agire a favore degli infanti e dei genitori, l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale:
1) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
2) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 3) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
4) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. In particolare l’Associazione si propone, mediante l’ausilio dei propri volontari di: - promuovere, misure politiche, fiscali e sociali atte ad aumentare la natalità e supportare economicamente le famiglie per sostenere le spese per l'infanzia;
- organizzare attività ed interventi di sostegno a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità famigliari; creando e gestendo servizi educativi e sociali, anche complementari, rivolti alla prima infanzia;
- sostenere i genitori con iniziative atte a migliorare la loro situazione economica, mediante la creazione di centri specializzati per il supporto economico e psicologico ai genitori; -pubblicare studi e ricerche, organizzare convegni e seminari di studio, assegnare borse di studio; - proporre ed attuare servizi di sostegno degli infanti con problemi fisici e psichici anche promuovendo l’uso di cure sanitarie specifiche;
- organizzare e coordinare attività finalizzate a promuovere il coinvolgimento dei giovani nelle scelte lavorative permettendo loro di effettuare stage lavorativi e premiando gli imprenditori che li formano; - promuovere, organizzare e coordinare iniziative come mezzo di aggregazione fra i normodotati ed gli infanti disabili;
- promuovere e coordinare iniziative atte a stimolare le capacità decisionali dei minori e condividere le scelte con i medesimi;
- collaborare e fare progetti comuni con altri enti del terzo settore che si occupano del benessere dei bambini;
- stipulare convenzioni con persone fisiche, associazioni, fondazioni ed enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, sempre finalizzate al raggiungimento dello scopo dell’Associazione e nei limiti di legge.
L’Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs 117/2017, previa delibera dell’Assemblea, tra cui quello di supportare gli associati in attività politiche coerenti con lo scopo dell’Associazione.
Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017.
Art. 6 – Lavoratori dipendenti
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti in misura non superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari e la loro retribuzione non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del decreto legislativo del 15 giugno 2015 n. 81, così come previsto dall’art. 16 D.lgs 117/2017.
Art. 7 – Raccolta fondi
L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.
Art. 8 - Patrimonio
Salvo quanto previsto al comma che segue, l’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed
attività di raccolta fondi nonchè dalle attività di cui all'articolo 6 D.lgs 117/2017. Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 D.lgs 117/2017.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
In caso di scioglimento cessazione o estinzione dell’Associazione il patrimonio residuo sarà destinato ad un altro Ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D.lgs n. 117/2017.
Art. 9 - Associati - Quote associative - Ammissione -– Cessazione
Il numero degli associati è illimitato.
Devono fare parte dell'Associazione un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di cui all’art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Se il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito al comma precedente, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo. Sono Associati Fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo; gli stessi sono tenuti al versamento della quota associativa annuale e di una quota iniziale.
Sono Associati Sostenitori coloro che sono ammessi a far parte dell’Associazione dal Consiglio Direttivo, versando un importo superiore alla quota associativa annuale oppure dando un contributo significativo all’Associazione.
Sono Associati Ordinari coloro che, ammessi a far parte dell’Associazione dal Consiglio Direttivo, versano la quota associativa annuale.
Gli associati prestano la propria attività come volontari nell’Associazione, anche ricoprendone le cariche, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Agli associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dall’associato possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di euro 10 giornalieri e 150 euro mensili e stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo e si considera accolta qualora lo stesso esprima parere positivo.
Con l'ammissione ciascun associato accetta di osservare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno nonché le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o morte.
La perdita della qualità di associato è causa di decadenza da cariche all'interno dell'Associazione. Il recesso deve essere presentato al Consiglio Direttivo in forma scritta ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, e non può che avvenire per gravi motivi; la stessa ha effetto dal momento della relativa comunicazione all’escluso, fermo restando per il medesimo l’obbligo dei versamenti eventualmente ancora dovuti. L'estinzione del rapporto associativo non dà diritto all’associato ad alcun rimborso. Art. 10 – Assicurazione obbligatoria
L’Associazione assicura i propri associati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 11 - Organi associativi
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea
-il Consiglio Direttivo
- l’Organo di Controllo
- il Presidente ed il Vice Presidente
- il Comitato Tecnico Organizzativo
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Revisore dei conti.
Art. 12 – Assemblea degli Associati
L’Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti gli associati.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente ovvero dalla persona nominata dai presenti.
Delle deliberazioni dell’Assemblea si fa constare per mezzo di verbali redatti e sottoscritti dal Presidente della riunione nonché dal Segretario o, in assenza di quest'ultimo, dalla persona nominata dai presenti.
Le deliberazioni delle Assemblee ed i rendiconti economici e finanziari annuali sono conservati a cura del Consiglio Direttivo e messi a disposizione degli associati.
Ciascun associato dispone di un voto singolo e può conferire delega scritta ad un altro associato. Ciascun associato non può ricevere più di tre deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati sia superiore a cinquecento ogni associato non può ricevere più di cinque deleghe. Ciascun associato maggiorenne ha inoltre diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.
Art. 13 - Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto comunicato agli associati, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare, oltre agli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza sia in prima sia in seconda convocazione. L’Assemblea in seconda convocazione si può tenere anche lo stesso giorno della prima, dopo almeno un’ora da quella fissata per quest’ultima.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede associativa, purché nel Comune dove ha sede l’Associazione. L’Assemblea si riunisce, altresì, su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati aventi diritto di voto oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo. È possibile partecipare all’ Assemblea anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Art. 14 L’Assemblea ordinaria
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. Essa inoltre:
- provvede alla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- provvede alla nomina e revoca del Revisore dei conti;
- stabilisce il numero e la durata in carica e nomina la metà dei componenti del Comitato Tecnico Organizzativo;
- delibera sulle proposte di esclusione degli associati;
- approva e, se del caso, modifica un eventuale regolamento interno;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su quant'altro ad essa demandato dalla legge o dal Consiglio Direttivo. Art. 15 – L’Assemblea straordinaria
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono prese con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche del presente statuto;
- sulla trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
- sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
Art. 16– Organo di Amministrazione
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un minimo di tre ad un massimo di sette associati. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 c.c.
Gli amministratori durano in carica fino a revoca o dimissioni.
Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede associativa od altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente, di loro iniziativa o su richiesta di due o più dei suoi componenti, da farsi, salvo i casi di urgenza, con avviso scritto inviato, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno due giorni prima della riunione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dall’ amministratore designato dai presenti.
Le riunioni possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Art. 18 - Validità - Deliberazioni
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali redatti e sottoscritti dal Presidente della riunione nonché dal Segretario o, in assenza di quest'ultimo, dalla persona scelta dai presenti.
Art. 19 - Poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, nessuno escluso od eccettuato, tranne quanto riservato dalla legge o dal presente statuto all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo inoltre:
- redige il rendiconto economico e finanziario annuale;
- nomina la metà dei membri del Comitato Tecnico Organizzativo;
- stabilisce l’entità della quota associativa annuale nonché le relative modalità di pagamento; - provvede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario, stabilendone la eventuale durata;
- può delegare proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, ad uno o più dei suoi componenti nonché al Segretario ed al Tesoriere;
- delibera sulle domande di ammissione di associati;
- propone l’esclusione di associati.
Art. 20 - Comitato Tecnico Organizzativo
Il Comitato Tecnico Organizzativo valuta i progetti proposti, li seleziona e li propone al Consiglio Direttivo.
Lo stesso ha una funzione propositiva e consultiva e nomina nel suo interno un Presidente. Art. 21 - Rappresentanza
La firma e la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente nonché, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.
La firma del Vice Presidente fa fede, nei confronti dei terzi, dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
Art. 22 - Segretario – Tesoriere
Il Segretario cura la gestione amministrativa dell'Associazione ed il Tesoriere ne cura quella economica; entrambi operano sulla base di poteri conferiti loro dal Consiglio Direttivo e, se del caso, integrati dal Presidente.
Tali cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona, non necessariamente associato. Art. 23 - Organo di Controllo
Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina l’Organo di Controllo anche monocratico.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.
Art. 24 - Revisore dei conti
Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina il Revisore dei conti.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell’Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 5 anni e può essere rinominato fino a 4 volte consecutive.
Art. 25 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 26 – Norme finali
Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.
Firmato:
Pietro ABBRUZZESE
Remo Maria MORONE